Agevolazioni
Il Consorzio Abitare Abruzzo prevede la concessione di un contributo regionale a fondo perduto o a canone concordato, sui nostri interventi edilizi, realizzati o in fase di realizzazione.
Il Contributo regionale a fondo perduto è di € 19.500,00 destinato a favorire l’accesso alla proprietà della prima casa intesa come abitazione principale in cui si stabilisce la residenza del nucleo familiare.
Con contributo a canone concordato al socio prenotatario viene riconosciuto in conto alloggio il 90% dei fitti versati per un periodo di 8 anni con anticipo minimo e senza pagamento di interessi.
I requisiti per il prestito devono essere posseduti dai componenti del nucleo familiare nonché dal coniuge non legalmente separato anche se non risulti incluso nel medesimo stato di famiglia.
RESIDENZA E CITTADINANZA
- Cittadini italiani o appartenenti a Paesi dell’UE, che risiedono e lavorano presso un Comune della Regione
- Cittadini di Paesi extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno da almeno tre anni (se in possesso della carta di soggiorno si prescinde dal triennio), che risiedono e che prestano attività di lavoro continuativo (lavoro svolto anche a tempo determinato purché, complessivamente, raggiunga un periodo di due anni nell’arco dei quattro anni antecedenti il momento della valutazione dei requisiti richiesti), presso un comune della Regione da almeno un anno
- Cittadini italiani residenti all’estero per motivi lavorativi e che intendono rientrare in Italia per risiedere nell’alloggio entro sei mesi dal termine dei lavori
- I componenti del nucleo familiare hanno l’obbligo di risiedere nell’alloggio per cui si è richiesto il contributo
- La residenza deve essere trasferita presso l’alloggio entro sei mesi dalla data dell’atto notarile di acquisto pena la decadenza del contributo e lo spostamento della stessa deve essere comunicato al Servizio Edilizia Residenziale
IMPOSSIDENZA DI ALLOGGI
- Il nucleo familiare non deve avere in proprietà, usufrutto, uso e abitazione un alloggio ubicato nella provincia in cui si trova il comune di residenza, in quello in cui il richiedente lavora o in quello sede dell’intervento.
- Viene considerato non possidente, inoltre, colui che risulti comproprietario o nudo proprietario di un alloggio ma non vi abita, in quanto l’immobile è occupato dall’usufruttuario, dall’altro comproprietario o è locato a terzi.
- Il nucleo familiare richiedente non deve possedere un reddito annuo complessivo da fabbricati, eccetto quello derivante da immobili non residenziali, superiore ad Euro 500,00. Non viene considerato adeguato l’alloggio privo di servizi essenziali (bagno e cucina) dichiarato inagibile dagli enti competenti.
INESISTENZA DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
- Il richiedente non deve aver usufruito di altri contributi pubblici destinati all’edilizia agevolata.
- Possono beneficiare del contributo gli appartenenti a nuclei familiari che hanno già usufruito di contributi per l’abitazione rimasta in proprietà ad un altro membro del nucleo, diverso da quello del richiedente.
- Non rientrano nella fattispecie sopra menzionata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono separati successivamente.
REDDITO
- Il reddito del nucleo familiare richiedente non deve superare € 38.000,00 convenzionale.
Per determinare il reddito convenzionale vengono sommati i redditi fiscalmente imponibili di tutti i membri del nucleo familiare eccetto dei figli minori che risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. - Dal reddito così calcolato vengono detratti € 1000,00 per ogni figlio a carico. L’importo che ne risulta viene ulteriormente abbattuto del 40% nel caso di redditi derivanti da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene applicata per redditi derivanti da lavoro autonomo. In presenza di redditi misti le decurtazioni vengono effettuate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono in seguito sommati per intero, decurtati solo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.
- Per individuare i redditi fiscalmente imponibili da presentare, fa fede la data di valutazione dei requisiti soggettivi (punto F). Nel caso questa ricada prima del periodo di scadenza annuale di presentazione secondo la legislazione vigente, i beneficiari sono tenuti a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i membri del nucleo familiare due anni prima e dichiarati l’anno precedente.
- Nel caso in cui, invece, la suddetta data sia successiva rispetto alla scadenza sopra citata, i beneficiari devono dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare l’anno precedente e dichiarati nello stesso anno.
- Non sono inclusi nel calcolo complessivo dei redditi imponibili i sussidi o assegni percepiti a sostegno di conviventi portatori di handicap, invalidi o disabili. Tuttavia, nel caso il reddito del nucleo familiare richiedente sia costituito solo da tali fonti, le stesse vengono comunque considerate ai fini del possesso del requisito.
- Non vengono considerati percettori di reddito coloro che percepiscono esclusivamente reddito da fabbricati e/o pensioni per invalidità permanente.
COSTITUZIONE DI NUOVO NUCLEO FAMILIARE
- Possono usufruire delle agevolazioni anche i nuclei familiari che non si sono ancora costituiti alla data di valutazione del possesso dei requisiti (punto F) ma lo faranno entro sei mesi dalla data in cui viene stipulato il contratto di affitto o di acquisto/assegnazione dell’alloggio.
- In questo caso il richiedente dovrà indicare i componenti che costituiranno il nuovo nucleo e la verifica dei requisiti soggettivi verrà effettuata nei confronti di questi ultimi.
- Nel caso uno dei componenti indicati sia coniugato, il coniuge è obbligatoriamente incluso nel nuovo nucleo familiare, anche se non dichiarato espressamente.
DATA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI
I beneficiari dei contributi devono possedere i requisiti soggettivi sopra menzionati nei seguenti momenti:
- per i Soci di Cooperative, alla data di assegnazione provvisoria effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione
- per gli acquirenti da imprese, alla data del compromesso di acquisto debitamente registrato o alla data dell’atto definitivo di compravendita
- per i singoli privati che acquistano, recuperano o realizzano la prima abitazione, alla data del relativo bando
- per i locatari di alloggi con proprietà differita, alla data del verbale di assegnazione del Consiglio di Amministrazione nel caso di interventi realizzati da Cooperative edilizie ed alla data del contratto di locazione nel caso di interventi realizzati da Imprese di costruzione.
VINCOLI
- Vincoli per i beneficiari
Gli acquirenti degli alloggi devono risiedervi per cinque anni decorrenti dalla data di compravendita/assegnazione definitiva. Per lo stesso periodo di tempo non possono né vendere né locare l’alloggio, salvo autorizzazione della regione conferita per gravi e sopravvenuti motivi e/o sopraggiunta inadeguatezza dell’abitazione. Nel caso di alloggi realizzati in proprietà differita, tale vincolo decorre dalla data del contratto di acquisto